Rifiuti da costruzione e demolizione: il regolamento per il recupero e riutilizzo - BibLus-net

2022-07-23 02:27:21 By : Ms. Ivy Shao

Firmato il decreto che fissa i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto da costruzione e demolizione ed il riutilizzo come aggregato recuperato

In questi ultimi tempi si sente parlare quotidianamente di interventi di ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, legati per lo più alle detrazioni fiscali (dal bonus ristrutturazione al Superbonus). Bisogna, però, tener presente che la realizzazione di detti lavori produce un’enorme quantità di scarti di lavorazione, i cosiddetti rifiuti inerti.

Novità in arrivo per questi rifiuti con il decreto del MiTE: i materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e ricostruzione potranno essere riutilizzati, se rispettati determinati criteri!

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Ma cosa sono i rifiuti inerti?

L’articolo 184-ter, comma 3 lettera b del Testo Unico dell’ambiente (dlgs n. 152/2006) definisce rifiuti inerti:

I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.

In pratica, per rifiuti inerti si intendono gli scarti prodotti durante i lavori di costruzione e/o demolizione che NON subiscono nessuna variazione nel tempo e NON rappresentano alcun rischio per l’ambiente o per la nostra salute (a differenza di un rifiuto organico).

Parliamo, quindi, di rifiuti ma non del tutto inutili in quanto possono essere riciclati e riutilizzati nuovamente nel settore delle costruzioni. Ma attenzione, sebbene inerti, devono essere raccolti, smaltiti e riciclati facendo riferimento a ben precise procedure, differenti rispetto a quelle per i rifiuti urbani.

Non a caso, infatti, il Testo unico per l’ambiente li considera appartenenti alla categoria dei “rifiuti speciali“; questo comporta che la raccolta, lo smaltimento e il riutilizzo deve avvenire nel rispetto di norme precise.

Ma a cosa sono nello specifico i rifiuti inerti?

Nella categoria dei rifiuti inerti rientrano i seguenti materiali:

Come avviene lo smaltimento dei rifiuti inerti?

Lo smaltimento dei rifiuti inerti può avvenire solo conferendo gli stessi presso apposite discariche adatte al loro recepimento e/o a siti specializzati nel loro recupero, per essere poi reimmessi come nuove materie prime.

La responsabilità dello smaltimento dei rifiuti edili ricade sul produttore delle macerie successivamente alle operazioni di demolizione; lo smaltimento dei rifiuti inerti effettuato in modo non corretto è perseguibile penalmente.

Il Ministro della transizione ecologica ha firmato il decreto 15 luglio 2022, n. 278 che regolamenta la disciplina per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione quale “rifiuto”.

Il provvedimento stabilisce, quindi, i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), dovendo essere recuperati, cessano di essere qualificati come rifiuti per entrare, così, in un nuovo ciclo produttivo per la realizzazione di altre opere di ingegneria civile.

Il decreto si compone di 8 articoli così suddivisi.

Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Il secondo articolo riporta le seguenti definizioni:

Ai sensi dell’articolo 1 ed articolo 184-ter del dlgs n. 152/2006, i rifiuti inerti cessano di essere qualificati in quanto tali e sono, invece, qualificati come “aggregato recuperato” se l’aggregato recuperato rispetta i criteri elencati nell’Allegato 1.

Si tratta, in totale, di 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, come nell’allegato.

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici (elencati nell’Allegato 2), ossia:

In capo al produttore del materiale edile recuperato, destinato alla produzione di aggregato recuperato, ci sono i seguenti obblighi da assolvere in conformità a quanto previsto dagli articoli 184-ter, comma 5, 188, comma 4, e 193 del dlgs n. 152/2006:

In particolare, il rispetto dei criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000), redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ed inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, territorialmente competente.

Il produttore dovrà conservarla per 5 anni presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale (anche in formato elettronico) a disposizione di eventuali controlli da parte delle autorità.

Infine, ai fini della prova della sussistenza dei criteri, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.

Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Mite acquisisce i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite; qualora fosse necessario, valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di “rifiuto” dei rifiuti.

Ai fini dell’adeguamento ai criteri (presenti nell’Allegato 1), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il produttore presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata, indicando la quantità massima recuperabile o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa.

Il provvedimento entrerà in vigore dopo 180 giorni dal la pubblicazione sul sito del MITE.

Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare ad essere utilizzati.

Infine, gli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del regolamento.

Il secondo allegato indica gli scopi per cui può essere utilizzato l’aggregato recuperato e le relative norme tecniche.

Il terzo ed ultimo allegato contiene il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Scarica Decreto MiTE 15 luglio 2022 (rifiuti inerti)

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